(Luca Mainò - Nafop) Il promotore finanziario lavora per un soggetto (banca o SIM) in conflitto di interessi, che è il nodo centrale dell’argomento ed è stato affrontato direttamente dalla Direttiva Europea; la MiFID, con l’istituzionalizzazione del consulente indipendente, ha voluto dare una risposta inequivocabile alla questione.
Pertanto, come previsto dal mandato, il promotore di fatto non lavora per il cliente, ma per la banca ovvero il soggetto che lo remunera.
In merito alla differenza tra consulente e promotore, i due soggetti dal punto di vista formale e normativo sono diversi (il pf è un agente di vendita monomandatario di una banca o di una SIM, mentre il CFI è un professionista simile al commercialista o all’avvocato); il promotore vende il contratto di consulenza della sua mandante ed il cliente non è suo, ma è della banca/sim per cui lavora. Quest’ultima, inoltre, può in ogni momento sostituire o sollevare dall’incarico il promotore, assegnando la sua clientela ad un altro soggetto.
Il consulente finanziario indipendente, come previsto dalla MiFID, è al pari di un intermediario abilitato (banca o SIM) un soggetto che può prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, a differenza del promotore che è un agente di vendita del servizio e quindi non presta direttamente il servizio stesso, ma solo attraverso la società mandante.
In definitiva, un promotore finanziario potrebbe decidere se continuare a lavorare con la propria mandante oppure se lavorare per uno studio di consulenza indipendente; ovviamente, se ritiene di averne le competenze e le capacità, potrebbe esercitare direttamente l’attività e quindi non dover dividere la parcella relativa al proprio lavoro con un soggetto terzo. (Luca Mainò, membro del consiglio direttivo di Nafop)
http://new.bluerating.com