ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI SENZA ASSUNZIONE DI RISCHI IN PROPRIO: OPERATIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI EX ART. 106 DEL TUB.
Si fa riferimento alla nota del 20 ottobre 2009 di codesta Associazione (AFIN), con la quale sono state sollevate talune problematiche relative all'attività di intermediazione in cambi svolta dalle società finanziarie incluse nel solo elenco generale ex. art. 106 TUB (cosiddetti "money broker") .
Nella nota sono state indicate le principali linee operative cui tali soggetti si attengono nell'espletamento di tale attività ed è stato chiesto a questo Istituto di voler confermare se l'attività finora svolta dai medesimi con tali modalità possa continuare ad essere esercitata,
In. particolare, è stato rappresentato quanto segue:
1. L'esercizio dell'attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio implica la ricezione di un ordine di compravendita di valuta da parte del cliente e l'esecuzione di detto ordine sul mercato per il tramite di un "market maker" che, nella gran parte dei casi, coincide con una banca o un broker estero;
2. l'ordine viene raccolto: 2a) tramite immissione diretta da parte del cliente nella piattaforma web messa a sua disposizione dall'intermediario finanziario italiano; 2b) per mezzo di un mandato di intermediazione, senza preventivo consenso, conferito dal cliente all'intermediàrio;
3. l'intermediario opera esclusivamente nell'ambito delle disponibilità ricevute dal cliente per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita di valuta e, pertanto, non è mai controparte diretta del proprio mandante;
4. i fondi ricevuti dal cliente vengono depositati presso banche e/o broker dotati di rating superiore a quello dell'intermediario, assoggettati ad obblighi di vigilanza nei rispettivi Paesi, fornendo ampia garanzia al cliente sulla consistenza e custodia dei fondi stessi.
A tale riguardo, si rammenta preliminarmente che, in base all'art. 106, comma 4, lett. a), del TUB spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specificare il contenuto delle attività definite nel comma 1 del citato articolo.
Si osserva, inoltre, che tutta la disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al TUB è destinata ad essere rivista in virtù della delega attribuita dalla legge comunitaria 2008 al Governo a introdurre - in connessione con il recepimento della direttiva sul credito ai consumatori (Direttiva 2Q08/48/CE) - una riforma organica della disciplina degli intermediari finanziari, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Ciò premesso, avuto presente il principio stabilito dal Decreto del 17,2.09, n. 29, in base al quale gli intermediari iscritti nel solo elenco generale ex art. 106 TUB non possono assumere rischi nello svolgimento dell'attività di intermediazione in cambi, si ritiene che le linee operative indicate da codesta associazione siano in generale - adeguate, ad eccezione di quanto indicato nel precedente punto 2b (possibilità di operare sulla base di un mandato d' intermediazione "senza preventivo consenso" del cliente).
In proposito, anche in relazione a quanto riscontrato nel corso della ordinaria attività di controllo su tali intermediari, si ritiene che non sia compatibile con il richiamato principio l'attribuzione ai "money broker" della facoltà di effettuare operazioni di intermediazione in cambi al di fuori delle specifiche disposizioni del cliente e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite.
Il mandato del cliente che conferisse al "money broker" la discrezionalità di effettuare le scelte di gestione comporterebbe, infatti, la responsabilità professionale del gestore con conseguente assunzione di elevati rischi operativi;
ciò richiederebbe, tra l'altro, l'individuazione di un'organizzazione di un sistema dei controlli interni atti a presidiare in modo efficace tali rischi, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutela della clientela.
Questo appare del tutto incompatibile con le caratteristiche strutturali ed operative di soggetti di questo tipo.
Ogni operazione di acquisto o vendita dovrebbe, quindi, a giudizio di questo Istituto, essere effettuata a fronte di espressa e specifica disposizione del cliente, assicurando che il controvalore sottostante delle operazioni non superi mai l'ammontare delle disponibilità conferite.
Si rammenta anche, per completezza, che, come osservato anche da codesta Associazione (AFIN), i "Money broker" non possono negoziare strumenti finanziari (ivi inclusi i contratti derivati su valute), in quanto tale attività è riservata ai sensi dell'art. 18 del TUF ai soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.
A giudizio di questo Istituto, questo implica per tali intermediari, la possibilità di eseguire esclusivamente ordini per la compravendita di valuta che comportino l'effettivo scambio del sottostante e, per converso, l'impossibilità di effettuare operazioni regolate per il solo differenziale, in quanto assimilabili a strumenti finanziari derivati.
Per quanto riguarda, infine, la disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo gli intermediari iscritti nell'elenco generale rientrano nel novero dei destinalari delle disposizioni del d.lgs 231/2007, di recepimento della direttiva CE 2005/60. Pertanto, i "Money broker" sono tenuti alla scrupolosa osservanza degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei rapporti e delle operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000 e di segnalazione delle operazioni sospette.
Da ultimo si fa presente che in attesa della revisione organica della disciplina, le linee operative sopra illustrate rappresentano i criteri fondamentali cui questo Istituto si attiene nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo prevista dall'art. 106, comma 6, TUB.