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Bankitalia - Forex a Leva 1 PDF Stampa E-mail

BankitaliaBankitalia - Forex Broker solo a Leva Uno
Bankitalia risponde a AFIN, (associazione no profit degli intermediari finanziari), e conferma che le regole sul Forex cambiano: niente più leva.  Lo scopo: ridurre i rischi per i broker ed il cliente. L'effetto: sicuramente meno volumi e clientela. Questo metterà in difficoltà molti Forex broker italiani favorendo le banche italiane (azioniste di Bankitalia) ed i broker esteri.  Ecco il testo delle nuove linee guida di Bankitalia per gli intermediari ex art 106. 

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI SENZA ASSUNZIONE DI RISCHI IN PROPRIO: OPERATIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI EX ART. 106 DEL TUB.      
Si fa riferimento alla nota del 20 ottobre 2009 di codesta  Associazione (AFIN), con la quale sono  state sollevate  talune  problematiche relative all'attività di intermediazione in cambi  svolta dalle società finanziarie incluse nel solo elenco generale  ex. art. 106 TUB (cosiddetti "money broker") .

      Nella nota sono state indicate le principali linee operative  cui tali soggetti si attengono nell'espletamento di tale attività  ed è stato  chiesto  a  questo  Istituto di  voler  confermare  se  l'attività  finora svolta  dai  medesimi  con  tali  modalità possa continuare ad essere esercitata,

      In. particolare,  è  stato rappresentato  quanto  segue:
1.    L'esercizio  dell'attività  di  intermediazione  in  cambi  senza assunzione di rischi in proprio implica la ricezione di un  ordine  di  compravendita di  valuta da parte del  cliente e l'esecuzione di detto ordine sul mercato per il tramite di un "market maker" che, nella gran parte dei casi,  coincide con  una banca o un broker estero;
2.    l'ordine  viene  raccolto:  2a)  tramite  immissione  diretta  da      parte  del  cliente  nella  piattaforma  web  messa  a  sua disposizione dall'intermediario finanziario italiano; 2b) per   mezzo  di  un mandato  di  intermediazione,  senza preventivo consenso, conferito dal cliente all'intermediàrio;
3.    l'intermediario    opera esclusivamente nell'ambito delle disponibilità  ricevute  dal  cliente  per  l'esecuzione  delle operazioni di acquisto e vendita di valuta e, pertanto, non è mai controparte diretta del proprio mandante;
4.    i fondi ricevuti dal cliente vengono depositati presso banche e/o broker dotati di  rating    superiore a quello dell'intermediario, assoggettati ad obblighi di vigilanza nei rispettivi Paesi,  fornendo ampia garanzia  al cliente sulla consistenza e custodia dei fondi stessi.     

 A tale riguardo,  si  rammenta preliminarmente che,  in base all'art.  106,  comma 4,  lett.  a),  del  TUB spetta  al  Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze, sentita  la  Banca  d'Italia, specificare il contenuto delle attività definite nel comma 1 del citato articolo.

     Si  osserva,  inoltre,  che  tutta  la  disciplina  relativa  ai soggetti  operanti  nel  settore  finanziario  di  cui  al  TUB  è destinata ad essere rivista in virtù della delega attribuita dalla legge comunitaria 2008 al Governo a introdurre - in connessione con  il  recepimento  della  direttiva  sul  credito  ai  consumatori  (Direttiva  2Q08/48/CE)  - una riforma  organica  della  disciplina degli   intermediari   finanziari,  degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

     Ciò  premesso,  avuto  presente  il  principio  stabilito  dal Decreto  del  17,2.09,  n.  29,  in base al  quale gli  intermediari iscritti  nel solo elenco generale ex art.  106 TUB non possono assumere rischi nello svolgimento dell'attività di intermediazione in  cambi, si ritiene  che  le  linee  operative  indicate  da codesta associazione  siano in generale - adeguate,  ad eccezione di quanto indicato nel precedente punto 2b  (possibilità di operare sulla  base  di  un  mandato  d' intermediazione  "senza  preventivo consenso" del cliente).

     In  proposito,  anche  in  relazione  a  quanto  riscontrato  nel corso della ordinaria attività di controllo su tali intermediari, si ritiene che  non sia compatibile con il richiamato principio l'attribuzione  ai "money broker"  della  facoltà  di  effettuare operazioni  di  intermediazione in cambi al  di  fuori  delle specifiche disposizioni del cliente e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite. 
Il mandato del cliente che conferisse al  "money broker"  la discrezionalità di effettuare le scelte di gestione comporterebbe, infatti, la responsabilità professionale del gestore con conseguente assunzione  di elevati rischi operativi;  
ciò richiederebbe, tra l'altro, l'individuazione di un'organizzazione di un sistema dei controlli interni atti a presidiare in modo  efficace tali rischi, tenendo conto delle specifiche esigenze di  tutela  della clientela. 
Questo  appare del  tutto incompatibile  con le caratteristiche strutturali ed operative di soggetti di questo tipo.

     Ogni operazione di acquisto o vendita dovrebbe, quindi, a giudizio  di  questo  Istituto,  essere  effettuata  a  fronte  di espressa e specifica disposizione del cliente, assicurando che il controvalore   sottostante  delle operazioni  non superi mai l'ammontare delle disponibilità conferite.

     Si rammenta anche, per completezza, che, come osservato anche da codesta Associazione (AFIN),  i "Money broker" non possono negoziare strumenti finanziari (ivi inclusi i contratti derivati su valute), in quanto tale attività è riservata ai sensi dell'art. 18 del TUF ai  soggetti  autorizzati  alla prestazione dei  servizi  di investimento.

     A  giudizio  di  questo  Istituto,  questo  implica per  tali intermediari, la possibilità di eseguire esclusivamente ordini per la compravendita di valuta che comportino l'effettivo scambio del sottostante  e, per converso, l'impossibilità di effettuare operazioni regolate per il solo differenziale, in quanto assimilabili a strumenti finanziari derivati.

Per  quanto riguarda,  infine, la disciplina  in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo gli  intermediari iscritti nell'elenco generale rientrano nel novero dei destinalari delle  disposizioni  del  d.lgs  231/2007, di recepimento  della direttiva CE 2005/60. Pertanto, i "Money broker" sono tenuti alla scrupolosa osservanza degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei rapporti e delle operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000 e di segnalazione delle operazioni sospette.

     Da  ultimo  si  fa  presente  che  in  attesa  della  revisione organica  della  disciplina, le  linee operative  sopra  illustrate rappresentano  i  criteri  fondamentali  cui  questo  Istituto  si  attiene nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo prevista dall'art. 106, comma 6, TUB.

 
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